Animali domestici e divorzio: a chi vanno cani e gatti?

Animali domestici e divorzio: a chi vanno cani e gatti?


Quando una coppia si separa, si sa, si ritrova a dividersi gli oggetti che hanno fatto parte della vita della famiglia. Circa metà delle famiglie italiane possiede un animale. Cosa succede al cane o al gatto quando ognuno va per la sua strada? Bisogna applicare loro la stessa normativa che si segue per la prole? O vanno considerati come oggetti?

La legislazione sull’affido

La soluzione migliore, ovviamente, sarebbe quella di trovare un accordo. Una decisione serena e condivisa da entrambe le parti sarà di grande aiuto anche al benessere del nostro amico. L’animale che ha vissuto in famiglia come un membro infatti risentirà della separazione proprio come le persone coinvolte. Quando però non è possibile decidere insieme, la legge interviene.

Il Codice Civile

L’Articolo 455-ter del Titolo XIV-bis degli animali (Libro primo del Codice Civile) scrive: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.”
L’intestazione del microchip dunque non è sufficiente per determinare in maniera assoluta la proprietà dell’animale.
Se in famiglia ci sono figli minorenni, l’animale sarà affidato al genitore che ha l’affidamento dei bambini. Questo perché anche l’animale è considerato soggetto meritevole di tutela. In caso contrario invece, sarà il giudice a valutare l’intensità del rapporto affettivo tra animale e coniugi, decidendo a chi affidarlo.

Il Trattato di Amsterdam

Con l’Articolo sopracitato, la legislazione italiana si è adeguata al Trattato di Amsterdam. Il Trattato indica le linee guida per le politiche europee. Esso tiene conto del benessere dell’animale, considerato come “essere senziente”.
Prima di questo trattato si tendeva infatti a considerare gli animali come oggetti. La disciplina di riferimento dunque era quella degli Art. 923 e seguenti del Codice Civile. Non era quindi possibile per la legislazione prevedere un affidamento simile a quello dei figli. I Tribunali si rifiutavano di omologare separazioni che prevedessero clausole di affidamento per gli animali di quel genere.

Il mantenimento di cani e gatto

Le spese ordinarie relative al mantenimento dell’animale sono a carico dell’affidatario. Cibo, controlli di routine, accessori, fanno parte di questa categoria. Se invece sono necessarie spese straordinarie, queste vanno a carico di entrambe le parti.

L’affidamento degli animali domestici in caso di convivenza

La separazione di una coppia non legalmente sposata pone problematiche diverse. In questo caso prevalgono i diritti derivanti dall’iscrizione all’Anagrafe Canina. E’ comunque possibile richiedere l’affidamento congiunto dell’animale. Dal punto di vista strettamente legale, l‘intestatario è colui che ha iscritto il cane all’Anagrafe degli Animali d’Affezione. Il detentore dovrebbe quindi restituire l’animale all’intestatario; se non lo fa il giudice può intimarglielo.

Il detentore avrà la possibilità di dimostrare che l’animale ha sviluppato una relazione affettiva con entrambi. In questo caso, e dimostrando che la coppia si è presa cura dell’animale in egual misura, i diritti di proprietà vengono quasi vanificati. Questo è possibile proprio grazie al fatto che il cane (o il gatto) sono considerati esseri senzienti e non beni materiali.