Tutele legali a favore degli animali, cosa dice la legge?

Tutele legali a favore degli animali, cosa dice la legge?


Essere proprietario di un animale non significa solo avere un amico fidato che ci tiene compagnia e ci regala infiniti momenti di coccole, gioia e divertimento, ma vuol dire anche assumersi tutte le responsabilità e i doveri che la cura di un cane comporta.

Il nostro Codice Civile si occupa di questo tema nell’articolo 2052, recitando: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

Con le parole “caso fortuito” si indicano avvenimenti infrequenti, imprevedibili ed inevitabili: occasioni insomma che non siano in alcun modo riconducibili alla negligenza del proprietario o del custode dell’animale in questione.

Ad esempio, se il nostro cane fugge perché la recinzione è malmessa o il collare spezzato, si tratta appunto di negligenza e non di un evento fortuito. In questi casi la mancata attenzione può costare molto al proprietario, sia in termini economici, sia in ambito civile o addirittura penale.

Oltre che alle responsabilità dell’uomo, la legge mira alla protezione della salute e del benessere degli animali: non sono ammissibili delitti contro di essi, e l’uccisione o il maltrattamento di animali propri o altrui sono passibili di sanzioni pecuniarie anche elevate, e/o con la reclusione fino a diciotto mesi.

Grazie a questa presa di posizione della legislatura, a Treviso, le sevizie subite da un cane ad opera di un vicino sono state riconosciute e multate per un totale di 5.000 euro, tra multa, risarcimento e spese legali.

Oltre al maltrattamento, vengono sanzionati duramente i casi di malgoverno, abbandono, omessa custodia, anche se le associazioni ed i rifugi a tutela dei nostri amici affermano che ogni anno la percentuale di animali abbandonati cresce drammaticamente, tanto che i programmi di adozione faticano a far fronte all’emergenza.

La triste consuetudine di abbandonare gli animali quando non si può o non si vuole più tenerli con noi, magari banalmente per rendere le nostre vacanze più semplici, è ormai riconosciuta come una frequente causa di incidenti stradali.

I protagonisti di questi eventi sono soprattutto i cani che, spesso abbandonati nelle aree di servizio autostradali o comunque in zone lontane dalla loro casa, vagano sperduti, facendo perdere il controllo agli automobilisti con il rischio di causare gravi lesioni o morte.

Chi abbandona il proprio cane quindi non solo è responsabile penalmente di questa esecrabile azione, ma potrebbe essere accusato di omicidio colposo in caso di incidente mortale.

Se si è a conoscenza di situazioni riguardanti un animale passabili di provvedimenti penali, bisogna rivolgersi a Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. In alternativa, è possibile contattare i veterinari delle Aziende USL e degli uffici del ministero della Sanità.

Articoli relativi alla tutela degli animali

Delitti contro il sentimento degli animali

Art. 544-bis “Chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi”
Art. 544-ter “Chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili […] è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministri sostanze stupefacenti o vietate […]”
Art. 544-quater “[…] Chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti […] sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto […]”
Art. 544-quinquies “Chiunque promuove, organizza e dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. […]”

Uccisione o danneggiamento degli animali altrui

Art. 638 “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, […], a querela della persona fisica, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni […] se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”

Omessa custodia e malgoverno di animali

Art. 672 “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”
[…]

Abbandono di animali

Art. 727 “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”

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