Legge sull'ingresso degli animali nei luoghi pubblici

Legge sull’ingresso degli animali nei luoghi pubblici


La possibilità di accedere a luoghi ed esercizi pubblici in compagnia di un cane è una questione da sempre altamente dibattuta.

Nel 2013 la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha diffuso un manuale informativo sottolineando come in realtà non ci siano fondate motivazioni igienico-sanitarie per impedire l’accesso ai cani in qualsivoglia esercizio, purché gli animali siano muniti di museruola e guinzaglio.

In teoria quindi, possiamo portare con noi il nostro amico dove vogliamo.

Tuttavia la scelta ultima di permettere o meno l’ingresso agli animali spetta ai gestori, che possono liberamente decidere come regolarsi. Il classico cartello “io non posso entrare” continuerà quindi ad essere esposto in alcuni luoghi, quello che cambia è solo la dicitura: dal 2013 infatti non sarà più citata come motivazione la “norma igienico-sanitaria del Ministero della Salute Italiano“, che si è adeguata al regolamento europeo.

Dobbiamo quindi comunque sempre prestare attenzione alla presenza o meno del divieto, perché non ci è permesso entrare in quei luoghi dove i cani non sono graditi.

I cani guida posso entrare nei luoghi pubblici?

Diverso è invece il discorso per i cani guida per i ciechi: indipendentemente dai cartelli appesi, infatti, i cani guida hanno il diritto di accedere ovunque insieme ai loro padroni.

Chi dovesse ostacolare il loro accesso ad un esercizio commette una violazione di legge, e può essere multato con una somma che va da 500 a 2.500 euro (L. n. 37/1974).

Inoltre, i cani guida sono esenti dall’obbligo di museruola, a meno che il gestore dell’esercizio in questione non la richieda espressamente.