Divieto di pignoramento di cani e gatti

Divieto di pignoramento di cani e gatti


Gli animali domestici non sono più pignorabili dall’ufficiale giudiziario in caso in cui un creditore promuova il pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore, anche se cane e gatto sono considerati beni mobili.

Questa disciplina è stata introdotta all’inizio dell’anno 2016, dopo l’approvazione sul Collegato ambientale alla Legge di Stabilità nel Dicembre 2015.

In particolare, rientrano nella lista degli animali domestici e di affezione: cani, gatti, furetti, anfibi, rettili, animali invertebrati, animali acquatici ornamentali, uccelli, roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare.

Negli anni precedenti, questo tema aveva diviso i giuristi tra coloro che ritenevano che un animale domestico non è una “cosa” e quindi non poteva essere oggetto di pignoramento, e chi invece sosteneva il contrario.

Grazie alla Legge di stabilità precedentemente menzionata, sono stati inseriti come beni mobili assolutamente impignorabili “tutti gli animali di affezione o di compagnia che si trovano presso la casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.”

Si tratta quindi di animali con i quali il padrone ha stretto un vero e proprio rapporto di affezione, anche per via della stabile convivenza.

Esistono delle eccezioni?

Sono esclusi dal divieto di pignoramento cani e gatti da allevamento, mantenuti solo allo scopo riproduttivo e per la successiva vendita a privati.

Si possono ritenere pignorabili inoltre tutti gli animali “da reddito” ovvero quelli che per loro natura sono parte dell’attività professionale del soggetto che ne è proprietario, e che dal loro impiego ne derivi un profitto come: vitelli, mucche, maiali, pecore, cavalli, galline, trote d’allevamento, lumache, ecc.